Lavoratori impatriati: guida a requisiti, novità e come ottenere l’agevolazione del 50% nel 2025
- 6 ago
- Tempo di lettura: 5 min

Nel 2025 il regime fiscale per i lavoratori impatriati in Italia continua a rappresentare un’opportunità vantaggiosa per chi decide di rientrare nel Paese dopo un periodo all’estero. Tuttavia, con il Dlgs 209/2023, i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale del 50% sono diventati più stringenti, puntando su profili altamente qualificati e su trasferimenti stabili. In questa guida aggiornata analizziamo tutti i requisiti richiesti, le condizioni da rispettare, i limiti e gli obblighi previsti per evitare errori e perdere il beneficio.
Chi può accedere al regime fiscale per lavoratori impatriati nel 2025?
Solo chi possiede una qualifica elevata e si trasferisce stabilmente in Italia ha diritto all’agevolazione fiscale del 50%. I lavoratori devono aver risieduto all’estero per almeno 3 anni (in alcuni casi 6 o 7) e trasferire la propria residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.
La normativa aggiornata, in vigore dal 1° gennaio 2024, è disciplinata dall’art. 5 del Dlgs n. 209/2023 e si applica esclusivamente a chi ha trasferito la propria residenza anagrafica in Italia a partire dal 2024. Per chi è rientrato prima, continuano a valere le condizioni più favorevoli previste dall’art. 16 del Dlgs 147/2015.
Quali sono i requisiti fondamentali per ottenere le agevolazioni per lavoratori impatriati?
I requisiti principali sono: qualifica elevata, non residenza fiscale in Italia per un periodo variabile (3, 6 o 7 anni), e impegno a risiedere almeno 4 anni nel Paese. L’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente in Italia.
Requisito soggettivo: qualifica o specializzazione elevata
Per rientrare nel regime agevolato è obbligatorio soddisfare uno dei seguenti criteri:
Titolo di studio superiore: laurea triennale o qualifica post-secondaria (minimo 1 anno);
Professione regolamentata in Italia: attività che richiede iscrizione ad albi o ordini (es. avvocato, medico, ingegnere);
Qualifica professionale riconosciuta nel paese d’origine, che certifichi competenze specifiche.
La documentazione dovrà essere completa e pronta per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non basta un’autocertificazione generica.
Periodo di non residenza fiscale: varia da 3 a 7 anni
Il requisito della residenza fiscale all’estero varia in base alla posizione del lavoratore prima del rientro:
Caso | Requisito di non residenza | Condizione lavorativa |
Caso 1 | 3 anni | Lavoratore torna in Italia per un'azienda diversa |
Caso 2 | 6 anni | Stesso datore di lavoro in Italia e all’estero |
Caso 3 | 7 anni | Stesso datore in Italia prima e dopo l’esperienza all’estero |
Impegno minimo in Italia: 4 anni di residenza fiscale
Il regime agevolato richiede:
Residenza fiscale stabile in Italia per almeno 4 anni;
Attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio nazionale;
In caso di interruzione anticipata della permanenza, decadono i benefici e l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte non versate, più sanzioni e interessi.
Come si accede concretamente al regime agevolato per lavoratori impatriati?
Il lavoratore deve autocertificare i requisiti al proprio datore di lavoro, che applicherà direttamente l’agevolazione in busta paga. In caso di attività autonoma, la richiesta avviene in dichiarazione dei redditi.
Lavoro dipendente
Il dipendente deve:
Presentare un’autocertificazione al datore di lavoro;
Confermare il rispetto di tutti i requisiti previsti;
Ricevere direttamente in busta paga il beneficio fiscale (riduzione del 50% sull’imponibile).
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Lavoro autonomo o parasubordinato
Il beneficio va richiesto in sede di dichiarazione dei redditi e può essere applicato a:
Partite IVA individuali;
Collaborazioni coordinate e continuative;
Professionisti iscritti ad albi o registri.
In ogni caso, il reddito agevolabile non può superare i 600.000 euro annui.
Quali documenti servono per accedere all’agevolazione per lavoratori impatriati?
È necessario conservare documenti che dimostrino qualifica, residenza estera, e rapporti lavorativi pregressi. Sono fondamentali in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Documentazione consigliata:
Copia del titolo di studio o certificato di qualifica professionale;
Contratti di lavoro esteri ed eventuali certificazioni del datore;
Iscrizioni anagrafiche e prove di residenza fiscale all’estero (es. dichiarazioni dei redditi estere, bollette, contratti di affitto);
Dichiarazione dell’attività svolta in Italia e sua prevalenza sul territorio.
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FAQ – Regime impatriati 2025: domande frequenti
Qual è il beneficio fiscale per i lavoratori impatriati nel 2025?
Il 50% del reddito prodotto in Italia non viene tassato fino a un massimo di 600.000 euro annui.
Chi può accedere al regime nel 2025?
Chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia dal 1° gennaio 2024 in poi e soddisfa i nuovi requisiti del Dlgs 209/2023.
Il requisito dei 3, 6 o 7 anni si basa su cosa?
Dipende dal rapporto con il datore di lavoro italiano prima e dopo l’esperienza all’estero: più è continuativo, più lungo dev’essere il periodo di non residenza.
Basta autocertificare i requisiti?
No. L’autocertificazione è necessaria ma non sufficiente: bisogna essere pronti a documentare ogni requisito con prove verificabili. Per evitare errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi, puoi affidarti al nostro servizio digitale: con PersonalCaf di GruppoPiù gestisci tutto online, in modo guidato e professionale, anche se rientri nel regime degli impatriati.
Il beneficio vale per tutte le professioni?
Solo se si possiede una qualifica elevata o si esercita una professione regolamentata.
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Conclusione
Il regime fiscale per i lavoratori impatriati nel 2025 è stato reso più selettivo, ma resta un’opportunità concreta per chi intende rientrare in Italia e contribuire con competenze qualificate. Comprendere bene i requisiti, le tempistiche e gli obblighi permette di evitare errori e beneficiare appieno delle agevolazioni previste. Affidarsi a un professionista per l’analisi della propria posizione può fare la differenza.
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